Protezione dai fulmini
Un fulmine, un fenomeno di origine naturale dagli effetti spesso distruttivi, che investe una struttura può provocare danni, oltre che alla struttura stessa, ai suoi occupanti, ai beni che contiene, agli impianti, elettrici e/o di segnale, e alle apparecchiature. Ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 80 ed art84, il datore di lavoro è obbligato a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed ha l’obbligo di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.