Categoria A
Attività a basso rischio e standardizzate, dotate di regola di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
Le attività in Categoria A non richiedono il parere di conformità del progetto, pertanto l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa delle informazioni previste.
Controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta.
Categoria B
Attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alle stesse attività presenti in Categoria A, nonché le attività sprovviste di una specifica specifica regola tecnica, di riferimento.
Per le attività ricadenti in Categoria B, occorre richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Ottenuto il parere e una volta ultimati i lavori e ottenuta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità, l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Sono possibili controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta.
Categoria C
Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica.
Per avviare tale attività, occorre richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Ottenuto il parere e una volta ultimati i lavori e ottenuta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità, l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per tale categoria il controllo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio, a seguito del quale i Vigili del Fuoco potranno rilasciare il Certificato Prevenzione Incendi (CPI).