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Certificato Prevenzione Incendi - CPI


Prevenzione incendi


Il DPR 151/2011 identifica 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendia cura dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
A carico dei Responsabili delle attività elencate sono previsti obblighi e determinati procedimenti procedurali, distinti sulla base di tre categorie.

Attività specifiche


Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte nelle categorie A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. [art. 2, comma 3 del D.P.R. 151/2011]

Categoria A

Attività a basso rischio e standardizzate, dotate di regola di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
Le attività in Categoria A non richiedono il parere di conformità del progetto, pertanto l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa delle informazioni previste.
Controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta.

Categoria B

Attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alle stesse attività presenti in Categoria A, nonché le attività sprovviste di una specifica specifica regola tecnica, di riferimento.
Per le attività ricadenti in Categoria B, occorre richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Ottenuto il parere e una volta ultimati i lavori e ottenuta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità, l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Sono possibili controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta.

Categoria C

Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica.
Per avviare tale attività, occorre richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Ottenuto il parere e una volta ultimati i lavori e ottenuta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità, l’attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per tale categoria il controllo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio, a seguito del quale i Vigili del Fuoco potranno rilasciare il Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Proporzionalità degli adempimenti


Il nuovo decreto incoraggia un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Il titolare delle attività è tenuto al rinnovo periodico della conformità antincendio con cadenza quinquennale. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (altezza antincendio) dell’Allegato I del regolamento la cadenza del rinnovo periodico è elevata a dieci anni.

Certificazioni e attestazioni


La nostra offerta si fa carico integralmente dell’iter necessario per la certificazione di conformità antincendio e per l’attestazione di rinnovo periodico.

Normativa di riferimento:
Ex D.P.R. n. 151/2011 D.M. 3 Agosto 2015

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