Si scrive Gestione Sicurezza Antincendio (GSA), ma si legge applicazione di misure preventive nei condomini per limitare, in caso di esplosioni o fiamme, il propagarsi del fuoco e del fumo e, allo stesso tempo, per evitare la caduta di parti della struttura stessa. Un capitolo che fa capo alla sicurezza degli edifici civili secondo i termini fissati dal D.M. 25/01/2019, che integra e modifica il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n.  246, introducendo il punto 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio” con l’allegato 1 e delineando, dunque, a carico dell’amministratore del condominio l’adempimento di specifici obblighi sia in condizioni ordinarie che di emergenza.

 

Attuale situazione in Italia tra legge e burocrazia

In virtù del costante aumento dell’altezza media dei condomini nelle aree maggiormente urbanizzate del nostro Paese, la prevenzione dei rischi incendi passa soprattutto da un’adeguata gestione della sicurezza antincendio unitamente alla scelta corretta dei prodotti – dai rivestimenti agli impianti – inglobati nell’edificio.

In tal senso, il Decreto 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 6 maggio 2019) ha introdotto importanti novità sia per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione sia per quelli esistenti.

 

Ad essere presi in esame sono i condomini che spaziano da un’altezza antincendio maggiore o uguale a 12 metri (4 piani) fino ad arrivare a quelli più alti di 80 metri e la loro capacità di: circoscrivere la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio; abbassare la probabilità di incendio di una facciata; evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere  la messa in  sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

 

Ciò per scongiurare i numerosi e frequenti casi di cronaca sugli incendi provocati per la maggior parte da incidenti, guasti e malfunzionamenti, in Italia come nel resto del mondo: fra tutti, gli incendi della Torre del Moro avvenuto a Milano il 25 agosto 2021, quello dell’edificio in centro a Torino scaturito il 3 settembre 2021 e quello della Grenfell Tower di Londra datato 14 giugno 2017. Ma a evidenziare la grande vulnerabilità dei condomini ci sono anche e soprattutto i numeri. Secondo l’ultimo Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2020), infatti, sono stati quasi 250mila gli interventi per “incendi ed esplosioni” effettuati sull’intero territorio nazionale, di cui oltre 36mila in appartamenti e locali di abitazione per cause perlopiù elettriche.

 

La Gestione Sicurezza Antincendio in dettaglio

Per perseguire gli obiettivi del Decreto 25 gennaio 2019 e garantire dunque un’adeguata e costante Gestione Sicurezza Antincendio, i condomini vengono classificati in base a quattro differenti livelli di prestazione (L.P.) che variano in funzione dell’altezza antincendio, vale a dire l’altezza massima misurata dal livello inferiore accessibile ai mezzi di soccorso fino all’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici:

  • P. 0 per edifici di tipo a) con altezza antincendio da 12 a 24 metri;
  • P. 1 per edifici di tipo b) e c) con altezza antincendio da 24 a 54 metri;
  • P. 2 per edifici di tipo d) con altezza antincendio da 54 a 80 metri;
  • P. 3 per edifici di tipo e) con altezza antincendi oltre gli 80 metri;

Va da sé che anche gli adempimenti dell’amministratore di condominio crescono in base ai livelli di prestazioni e di sicurezza, partendo da compiti base per edifici con L.P.0, quali: identificare le misure antincendio standard; informare i condomini sulle procedure antincendio; rendere note (mediante affissione di avvisi) le informazioni utili in caso d’incendio; verificare e mantenere in buono stato tutti gli strumenti antincendio. Negli edifici più alti con L.P 1-2-3 invece, oltre a quanto già previsto per i condomini con altezza antincendio da 12 a 24 metri, si aggiungono ad esempio: la predisposizione di misure di antincendio preventive come la pianificazione dell’emergenza contenente le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme; l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico; la predisposizione di un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC), fino alla designazione di un Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998) e alla predisposizione di un centro gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).

Una complessità di adempimenti, quindi, che può essere semplificata e garantita avvalendosi dei nostri esperti e dei servizi offerti da Gestirsi Service.

 

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