I rischi causati dagli incendi sono sempre da tenere in considerazione e in particolare in strutture che ospitano molte persone come i condomini.
La gestione della sicurezza antincendio è molto importante e non deve essere sottovalutata quando si svolge l’attività di amministratore condominiale.
La normativa per la GSA dei condomini è cambiata di recente e sono state apportate sostanziali variazioni rispetto alla precedente.
La nuova legge per la Gestione Sicurezza Antincendio nei condomini.
Nel Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019, sono state definite le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
La nuova legge obbliga a intervenire negli edifici di civile abitazione per essere conformi alle nuove disposizioni riportate nell’Allegato 1 del Decreto in merito alla GSA.
La gestione della sicurezza antincendio è differenziata a seconda dell’altezza del condominio e prevede 4 livelli di prestazioni (da 0 a 3) con norme via via più restrittive.
Per un edificio di altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri le misure antincendio sono quelle minime previste per il livello 0, mentre all’estremo opposto ci sono le strutture civili di altezza superiore agli 80 metri per le quali sono previste regole molto più articolate.
Ad un anno dall’approvazione del Decreto (maggio 2020) dovranno essere adeguati tutti gli edifici, ma per l’installazione, dove necessario, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori ottici e acustici e dei sistemi di allarme vocale (EVAC) la scadenza è maggio 2021.
Livelli di gestione emergenza per la GSA.
I quattro Livelli di Prestazione (L.P.) associati alle diverse tipologie di edifici sono i seguenti:
- P. 0 per altezza antincendi da 12 m a 24 m
- P. 1 per altezza antincendi oltre 24 m a 54 m
- P. 2 per altezza antincendi oltre 54 m fino a 80
- P. 3 per altezza antincendi oltre 80 m
Le misure minime che riguardano il livello di prestazione 0 includono le istruzioni che il responsabile deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.
Il Livello di prevenzione 1 aggiunge alle richieste precedenti l’effettuazione del piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di emergenza, già previsto per i luoghi di lavoro e da rendere disponibile a tutti i lavorati, ora entra anche negli edifici ad uso residenziale con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti.
Nel L.P. 2 occorre inoltre effettuare l’installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi.
Gli edifici facente parte del L.P. 3 dovranno avere misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e un centro di gestione dell’emergenza in cui devono essere presenti tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti), la centrale degli impianti antincendio e dell’EVAC.
Il responsabile della Gestione Sicurezza Antincendio.
Parallelamente all’aumentare dei livelli di prestazione richiesti aumentano anche i compiti che il Responsabile delle attività deve svolgere.
Le azioni di base che il responsabile deve eseguire sono:
- Identificazione delle misure antincendio standard
- Informazione dei condomini sulle procedure antincendio
- Affissione di fogli riportanti le informazioni utili in caso d’incendio
- Verifica e manutenzione di tutti gli strumenti antincendio
I livelli superiori al L.P.0 prevedono sempre maggiori compiti a carico del responsabile della GSA al fine di mantenere sempre un alto grado di sicurezza.
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