Amministrare un condominio, lo sappiamo bene, significa affrontare quotidianamente le problematiche più disparate.

Qualunque amministratore è, ormai, già dagli esordi della propria carriera ben cosciente che la sua professionalità dovrà costruirsi, man mano, di tasselli molto diversi tra loro: nozioni di carattere contabile e giuridico, ma anche di natura relazionale, comunicativa, tecnica.

Se già da tempo si è preso atto di dover ricomprendere, all’interno di queste competenze, anche i contenuti di cui alla normativa privacy, difficilmente avremmo potuto prevedere che nella nostra attività di adeguamento al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) si sarebbe innestata una situazione di carattere eccezionale ed emergenziale come quella che stiamo vivendo.

Il nuovo coronavirus ha messo alla prova il nostro modo di vivere e di concepire i rapporti sociali e lavorativi, portandoci talvolta a pensare che, in un contesto come questo, di privacy non si possa proprio parlare.

Ma siamo sicuri, pur nell’emergenza, di poter accantonare in un batter d’occhio una conquista fondamentale come il riconoscimento del nostro diritto inviolabile alla riservatezza? E siamo sicuri – nel condominio così come nei nostri studi – di poter derogare alla disciplina in materia di protezione dei dati personali senza se e senza ma?

Il nostro ordinamento nazionale, ma così anche quello comunitario, si regge su un nucleo di principi che, pur spesso di valore paritario o assimilabile, si trovano altrettanto spesso a confliggere.

Così è in questo momento per il diritto alla riservatezza, che sembra scontrarsi apertamente con il diritto alla tutela della salute, intesa sia come salute del singolo che come interesse di tutta la collettività e garantita dall’art. 32 della Costituzione.

La soluzione non può che essere una: un corretto bilanciamento dei diritti in gioco, anche all’interno della realtà condominiale.

Cosa fare se un condomino risulta positivo al Covid-19?

Non sussiste alcun obbligo, in capo al condomino, di darne comunicazione all’amministratore. Ove il condomino scelga, liberamente, di comunicare tale circostanza all’amministratore, il dato non potrà in alcun modo essere condiviso con gli altri condomini senza il consenso dell’interessato.

Ricordiamo sempre che il consenso, soprattutto quando si è nel campo dei c.d. “dati particolari” (tra i quali rientrano quelli relativi allo stato di salute) deve essere non soltanto espresso, ma anche specifico, libero e informato.

E quando nel condominio sono presenti lavoratori dipendenti?

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il diritto alla riservatezza è da rispettare con rigore. Ecco perché l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito che i datori di lavoro devono “astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.”

Aggiunge anche, però, il Garante, che “resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e “permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.”

L’amministratore, in qualità di datore di lavoro, dovrà quindi aver correttamente informato il lavoratore delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio cui attenersi, nonché delle modalità con le quali verranno trattate sue eventuali informazioni che indichino la possibilità di una positività al nuovo coronavirus, ma non potrà di norma condividere con i condomini l’identità del lavoratore dipendente.

I dati acquisiti dovranno essere, infine, trattati offrendo la garanzia della più completa riservatezza, con un rispetto scrupoloso dei principi di minimizzazione e limitazione.

È possibile svolgere l’assemblea con modalità telematiche?

La decisione di effettuare l’assemblea tramite piattaforme online deve essere oggetto di accurata valutazione da parte dell’amministratore, non solo per i profili relativi alla privacy, ma prima di tutto perché la legittimità delle assemblee con queste modalità non è del tutto pacifica nel mondo giuridico, soprattutto quando non se ne faccia menzione nel regolamento condominiale. È pur vero che se ne fa cenno nelle FAQ del Governo, ma sono molte le questioni discusse e poco chiare. Ecco perché il miglior consiglio in proposito è quello di differire ciò che è differibile.

Si pensi, infatti, alla difficoltà di accertarsi preventivamente – al fine di evitare che il verbale sia soggetto ad impugnazione – che tutti i condomini abbiano la possibilità di collegarsi all’assemblea telematica e che il collegamento di ognuno non venga meno, durante lo svolgimento, per via per esempio di problematiche tecniche legate alla connessione.

Sotto il profilo più strettamente legato alla privacy, invece, chiaramente sarà necessario affidarsi ad una piattaforma che operi perseguendo la sicurezza del trattamento e si vincoli a garantirla sottoscrivendo le clausole di cui all’articolo 28 GDPR, assumendo quindi formalmente la qualità di Responsabile del Trattamento.

Eventuali dati di contatto acquisiti dall’amministratore per tale scopo, dovranno opportunamente essere sorretti da idoneo e specifico consenso. Ove invece ogni condomino provveda direttamente all’iscrizione alla piattaforma, per tale trattamento sarà la piattaforma stessa a operare come Titolare del trattamento e a doversi caricare, quindi, di tutti gli oneri conseguenti.