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G.S.A.
Gestione Sicurezza Antincendio


In esecuzione di quanto previsto dal Decreto 16/05/1987 n. 246, così come modificato dal D.M. 25/01/2019.

Sicurezza antincendio in condominio


L’organizzazione della gestione della sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione è un compito attribuito al Responsabile dell’attività, ovvero all’Amministratore di condominio. Il DM 25/01/19 definisce gli adempimenti antincendio per gli edifici di civile abitazione, distinguendo tra 4 livelli prestazionali, determinati sulla base dell’altezza antincendio.
L’altezza antincendio è una definizione ben distinta dall’altezza dell’edificio e dall’altezza in gronda e corrisponde all’"altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.
Pertanto si intende la misurazione dell’edificio dal punto di accesso per i MEZZI DI SOCCORSO dei vigili del fuoco fino alla soglia dell’ultima finestra o accesso raggiungibile.

Livelli prestazionali e adempimenti


I livelli prestazionali (L.P.) devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

  • L.P. 0 per edifici di altezza antincendi da 12 m a 24 m;
  • L.P. 1 per edifici di altezza antincendi oltre 24 m a 54 m;
  • L.P. 2 per edifici di altezza antincendi oltre 54 m fino a 80;
  • L.P. 3 per edifici di altezza antincendi oltre 80 m;

  • A partire dal livello prestazionale LP1, per altezze superiori a 24 metri, si rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011, ovvero attività soggette a controllo di prevenzione incendi (SCIA).

Cosa offriamo


Con l’entrata in vigore del D.M. 25 Gennaio 2019, per gli edifici di civile abitazione, forniamo: .

  • consulenza per la classificazione dell’edificio ai sensi delle normative vigenti
  • misure da attuare in caso di incendio
  • procedure da adottare e le informazioni necessarie da fornire ai condòmini
  • targhe di emergenza ed istruzioni da attuare in caso di esodo e relativa installazione
  • piano di emergenza ed evacuazione ove necessario
  • planimetria di emergenza ed evacuazione ove necessario
  • segnaletica di emergenza
  • corso di formazione online

* Per “Altezza Antincendio 12-24mt” si intende la misurazione dell’edificio dal punto più basso facilmente raggiungibile dai VVF, fino all’ultima finestra/accesso raggiungibile, indicativamente oltre i 3 piani e fino a 6 piani – MAI in presenza di SCIA/CPI

Per “Altezza Antincendio 24-54mt” si intende dal punto più basso facilmente raggiungibile dai VVF, fino all’ultima finestra/accesso raggiungibile, indicativamente oltre i 6 piani e fino ai 13 – solitamente già in presenza di SCIA/CPI

Per “Altezza Antincendio 54-80mt” si intende dal punto più basso facilmente raggiungibile dai VVF, fino all’ultima finestra/accesso raggiungibile, indicativamente oltre i 13 piani – già in presenza di SCIA/CPI

**Per attività promiscue si intendono attività quali studi professionali, attività artigianali e/o commerciali presenti nell’edificio che potrebbero portare all’interno dell’edificio stesso un numero di persone superiore a quello previsto e/o persone con difficoltà di deambulazione o disabili

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